Licenza di P.S.

 

Il significato della licenza.

La Licenza per l’esercizio dell’attività di recupero crediti è una Autorizzazione di Polizia che trova la giustificazione nell’esigenza rivendicata dallo Stato di assicurare il controllo sull’attività economica specifica.

 

Questo al fine di tutelare la pubblica sicurezza (R.D 18 giugno 1931 n.773-TULPS- e del relativo regolamento di esecuzione R.D. 6 Maggio 1940 n. 65) e, più recentemente vigilare sul fenomeno dell’usura (L.7 marzo 1996 n.108).

 

Pertanto, in considerazione di tali finalità, la licenza ha carattere intimamente personale, non potendo essere trasmessa né dar luogo a rapporti di rappresentanza se non con il consenso del titolare e dell’Autorità (art 8 TULPS).

 

Per cui, data la sua peculiare natura essa può essere rilasciata solo a persone fisiche in nome proprio che possiedono una serie di requisiti di buona condotta, indicati all’art.11 del TULPS.

Il controllo dell’Autorità è duplice, non solo preventivo ovvero funzionale alla verifica delle qualità personali previste per il rilascio della Licenza, ma anche successivo,  essendo svolto  a scrutinare la conformità dell’iniziativa economica intrapresa dall’interessato e da azienda che rappresenta con le regole poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché l’effettivo potere di controllo ascritti al titolare della Licenza.

 

Quest’ultimi scopi vengono perseguiti attraverso controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di Legge in capo al richiedente che potrà eventualmente utilizzare propri collaboratori purchè anch’essi in possesso dei  prescritti requisiti.

 

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